I vecchi camini e stufe vietati dal 15 ottobre 2024 in Lombardia: le nuove norme

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Impianti a Biomassa Legnosa: Normative e Requisiti per l’Installazione

L’installazione di impianti a biomassa legnosa è regolamentata da una serie di normative nazionali e regionali che mirano a garantire la sicurezza, l’efficienza energetica e il rispetto dell’ambiente. Questo articolo approfondisce gli aspetti fondamentali che gli installatori e i proprietari di impianti devono conoscere, in conformità al D.M. 37/2008, all’art. 15 del D. Lgs. 28/2011 (qualifica FER) e alle norme UNI e CEI vigenti.

In particolare, analizzeremo i requisiti per l’installazione e la gestione degli impianti, con un focus sugli obblighi che entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre 2024, nonché le disposizioni previste per gli impianti esistenti.

Requisiti Normativi e Obblighi per l’Installazione

La prima cosa da sapere è che gli impianti costituiti da generatori a biomassa legnosa devono essere installati esclusivamente da personale abilitato. Questo è prescritto dal D.M. 37/2008, il quale stabilisce le qualifiche necessarie per operare nel settore degli impianti. Oltre a ciò, l’installatore deve essere in possesso della qualifica FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), come stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. 28/2011.

Gli impianti devono essere installati secondo le istruzioni tecniche del produttore, nel rispetto delle norme UNI e CEI in vigore. Per esempio, per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, si deve seguire la norma UNI 10683, che stabilisce i requisiti tecnici e di sicurezza per gli impianti a biomassa di piccole dimensioni. Per impianti di potenza superiore a 35 kW, invece, bisogna fare riferimento alla parte seconda dell’Allegato IX del D. Lgs. 152/2006.

La Messa in Esercizio e la Dichiarazione di Conformità

Uno degli obblighi principali per l’installatore è la messa in esercizio dell’impianto. Questo processo include una serie di prove di funzionalità, volte a garantire che l’impianto sia sicuro e conforme alle normative vigenti. Anche se la messa in esercizio può essere delegata a personale qualificato, essa deve comunque avvenire sotto la supervisione dell’installatore.

Al termine delle operazioni, l’installatore è tenuto a redigere la dichiarazione di conformità e a compilare il libretto di impianto. Quest’ultimo è un documento fondamentale che contiene tutte le informazioni relative all’impianto e deve essere trasmesso all’Autorità competente attraverso la piattaforma CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici).

Nuove Regole dal 15 ottobre 2024: Piano Regionale per la Qualità dell’Aria

A partire dal 15 ottobre 2024, gli installatori di impianti a biomassa legnosa dovranno rispettare anche i requisiti stabiliti dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria. Questo piano introduce delle restrizioni specifiche per i nuovi impianti, che variano in base all’altitudine dei comuni.

  • Nei comuni situati sopra i 300 metri sul livello del mare, i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle e le emissioni di polveri sottili non potranno superare i 20 mg/Nm3. Questa classificazione si basa sulla certificazione rilasciata secondo il d.m. 186/2017.
  • Nei comuni situati sotto i 300 metri sul livello del mare, i requisiti sono più stringenti: i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle, ma le emissioni di polveri sottili non dovranno superare i 15 mg/Nm3 e le emissioni di COT (Composti Organici Totali) dovranno essere inferiori ai 35 mg/Nm3. Anche in questo caso, la certificazione deve essere conforme al d.m. 186/2017.

Requisiti per gli Impianti a Biomassa Esistenti

Per quanto riguarda gli impianti a biomassa legnosa già esistenti, la Delibera Regionale 5360/2021 stabilisce le seguenti regole:

  • Se l’impianto è stato installato prima del 1° gennaio 2020, può essere mantenuto in esercizio a condizione che sia classificato almeno nella classe 3 Stelle. Questa classificazione è un indicatore delle prestazioni ambientali del generatore, e viene utilizzata per determinare la quantità di emissioni consentite.
  • Se l’impianto non possiede il Certificato Ambientale o non è classificato almeno nella classe 3 Stelle, può comunque essere utilizzato fino al 15 ottobre 2024, a condizione che:
    • Il rendimento energetico sia almeno del 75% per impianti alimentati a legna, o dell’85% per quelli alimentati a pellet, come indicato nel libretto dell’impianto.
    • L’impianto sia dotato di una regolare dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
    • L’impianto rappresenti l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione, oppure sia utilizzato saltuariamente per scopi ricreativi, come nel caso di caminetti o stufe con potenza inferiore a 10 kW.

È importante notare che esistono delle eccezioni per gli impianti storici situati in edifici soggetti a tutela, secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, il cosiddetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In questi casi, l’impianto può essere mantenuto in esercizio indipendentemente dalla classe di emissioni.

Gli impianti a biomassa legnosa rappresentano una soluzione sostenibile per il riscaldamento, ma la loro installazione e gestione devono essere conformi a normative stringenti. Gli installatori devono assicurarsi di rispettare le norme UNI e CEI, le specifiche tecniche del produttore e le regole del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, che entreranno in vigore il 15 ottobre 2024. Allo stesso tempo, per gli impianti esistenti, è fondamentale verificare la classe di emissioni e assicurarsi che l’impianto sia in regola per evitare sanzioni o obblighi di dismissione.

Se stai considerando l’installazione di un impianto a biomassa legnosa o devi adeguare il tuo impianto esistente, è fondamentale consultare un installatore qualificato, che potrà guidarti attraverso i requisiti tecnici e normativi, garantendo che il tuo impianto sia sicuro, efficiente e conforme alle normative.

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