19 Aprile 2024 08:48

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La Cassazione difende il livello minimo dei corsi d’acqua valtellinesi

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Con la sentenza 29299/2021 la Corte di Cassazione ha confermato la validità degli atti assunti dalla Regione Lombardia per quanto riguarda il Deflusso Minimo Vitale nei corsi d’acqua di Valtellina e Valchiavenna, respingendo il ricorso avanzato da A2A S.p.a.
La Regione Lombardia nel 2016, dopo sei anni di studi sperimentali sul Deflusso Minimo Vitale (DMV), aveva quantificato in maniera puntuale il livello minimo di portata per tutelare fiumi e torrenti presenti in queste valli. Lo studio, suddiviso in due trienni anche con il concorso scientifico di tecnici esperti, aveva portato alla definizione di linee guida e criteri rigorosi per la determinazione del DMV rispetto a quelli in essere prima del 2009, prevedendo che in alcune specifiche prese il rilascio idrico fosse di un quantitativo inferiore al 10%, valore previsto dalla legge, mentre in altre, per prevenire il deterioramento dei corsi d’acqua, fosse rilasciato un quantitativo d’acqua maggiore corrispondente al valore idrologico previsto da PTUA e fossero applicati i fattori correttivi eventualmente previsti. A2A S.p.A. si era opposta a tali valori di rilascio presentando al Tribunale Superiore delle Acque un ricorso amministrativo per chiedere l’annullamento delle due determine, ritenendo i DMV imposti troppo severi. Il tribunale, però, aveva respinto il ricorso e validato l’operato della Regione con la sentenza n. 32/2020.
Questo risultato deve essere ora consolidato nella fase di transizione dal Deflusso Minimo Vitale al Deflusso Ecologico (D.E.). Entro gennaio 2022, infatti, tutte le Regioni, compresa la Lombardia, devono definire come deve essere determinato un rilascio che, per disposizione dell’Unione Europea, non dovrà più fondarsi sul concetto di “minimo” ma risultare “idoneo” al perseguimento degli obiettivi di qualità fluviale.

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