Permesso per lavorare in Svizzera
Come funziona il permesso di lavoro in Svizzera per frontalieri (G)?
I lavoratori che dipendono da un datore di lavoro o che lavorano in proprio e provengono dai Paesi UE/AELS, residenti in uno Stato membro UE/AELS e lavorano in Svizzera, devono richiedere il permesso di lavoro per frontalieri (Permesso G).
Questi lavoratori devono rientrare al proprio domicilio all’estero almeno una volta a settimana.
Il Permesso G è rilasciato dalle autorità del cantone in cui si svolge il lavoro.
Se il contratto di lavoro svizzero ha una durata inferiore a un anno, il Permesso G sarà valido per lo stesso periodo di tempo del contratto.
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Se invece il contratto di lavoro ha una durata superiore ad un anno, il Permesso G rimarrà valido per 5 anni.
Permesso lavoro Svizzera
Per ottenere e rinnovare il permesso di lavoro G in Svizzera, è necessario completare uno specifico procedimento burocratico.
Nella richiesta per il permesso di lavoro G bisogna allegare:
1 fototessere,
1 copia del documento di identità,
il contratto di lavoro,
un recente certificato generale del casellario giudiziale (emesso non oltre 3 mesi prima) rilasciato dall’autorità del paese di origine del lavoratore richiedente.
La richiesta per il rilascio del permesso di lavoro G in Svizzera ha un costo di 110 franchi.
Per il rinnovo successivo, il costo sarà di 90 franchi.