Strade forestali e silvo-pastorali
Un Decreto ministeriale prevede che le strade forestali e silvo-pastorali non siano soggette al Codice della Strada e dispone che le Regioni regolamentino il transito.
Sono le Regioni infatti, alle quali la Costituzione assegna la competenza in materia di agricoltura e foreste, a disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione, tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.
Regione Lombardia già disciplina da anni le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale e silvo-pastorale in base all’articolo 59 della legge regionale 31/2008 e la normativa attuale non prevede un divieto assoluto al traffico motorizzato. Di conseguenza, non sono previste modifiche per quanto riguarda il territorio lombardo.
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Nessun nuovo divieto al traffico
In particolare la legge lombarda prevede che il transito sulle strade agro-silvo-pastorali sia disciplinato da regolamenti comunali. Su queste infrastrutture è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale. È invece consentito il transito di mezzi non motorizzati, come le biciclette e le slitte.