Il decreto prevede il divieto totale di raccolta per tutte le specie di flora spontanea protette in modo rigoroso ai sensi della L.R. 31 marzo 2008 n. 10 (v. DGR_8_11102) cui si aggiunge un ulteriore elenco di 106 specie.
Per le specie restanti si applicano le modalità ed i limiti di raccolta previsti dalle specifiche leggi della Regione Lombardia e dal presente regolamento. È quindi stabilito un elenco di specie di cui è regolamentata la raccolta per le quali possono essere raccolti al massimo fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie per ciascuna giornata di raccolta e per ciascun raccoglitore.
I nati o residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, all’interno del settore di Parco ricadente nella propria provincia di residenza possono:
raccogliere un quantitativo massimo giornaliero di 2 kg di funghi epigei;
raccogliere fiori di Achillea moschata e di timo fino a un quantitativo massimo giornaliero di 500 grammi;
raccogliere mirtilli (neri e rossi) fino alla quantità massima giornaliera di 1 kg se la raccolta avviene individualmente e di 4 kg se la raccolta è operata da più di 5 raccoglitori congiuntamente.
La raccolta delle specie suddette è consentita anche ai proprietari dei fondi, all’interno dei terreni di loro proprietà, rispettando le stesse modalità.
Nell’intero territorio della Val Zebrù è vietata la raccolta di qualsiasi tipo di specie vegetale.
All’interno del territorio della Riserva naturale statale “Tresero-Dosso del Vallon”, non è consentita la raccolta delle specie vegetali spontanee. Anche in questo caso fanno eccezione, per i nativi o i residenti nei comuni del Parco e per i proprietari di fondi, la raccolta di Achillea moscata (fiore), di Timo (fiore), dei funghi epigei e di mirtillo nero e rosso con le modalità e le quantità indicate in precedenza.
Il pascolo e le pratiche agronomiche tradizionali sono consentiti purché non in contrasto con le normative vigenti.