Raccolta vegetali Parco Stelvio
Con il decreto n. 845 del 22-07-2024, “Disciplina della raccolta di specie vegetali spontanee nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo – stagione estiva 2024” è stata nuovamente approvata la regolamentazione della raccolta delle specie vegetali spontanee nel territorio dell’area protetta.
Il decreto prevede il divieto di raccolta delle specie inserite nell’elenco delle specie protette in Regione Lombardia e riportato nel DGR 8/11102 del 27 gennaio 2010 e di ulteriori 106 specie elencate al punto 4 del decreto.
Per tutte le specie restanti possono essere raccolti giornalmente fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie e per ciascun raccoglitore fermo restando il divieto di estirpazione, scavo e danneggiamento della pianta o di sue parti, ovunque siano radicate.
I nati o residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, all’interno del settore di Parco ricadente nella propria provincia di residenza possono:
raccogliere fiori di Achillea moschata e di Timo fino a un quantitativo massimo giornaliero di 500 grammi;
raccogliere un quantitativo massimo giornaliero di 2 kg di funghi epigei;
raccogliere mirtilli (neri e rossi) fino alla quantità massima giornaliera di 1 kg se la raccolta avviene individualmente e di 4 kg se la raccolta è operata da più di 5 raccoglitori congiuntamente.
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La raccolta delle specie suddette è consentita anche ai proprietari dei fondi, all’interno dei terreni di loro proprietà, rispettando le stesse modalità.
Nell’intero territorio della Val Zebrù è vietata la raccolta di qualsiasi tipo di specie vegetale.
Con l’eccezione della zona del Dosso del Vallon ricadente in Val Zebrù, all’interno del territorio della Riserva naturale statale “Tresero-Dosso del Vallon” non è consentita la raccolta delle specie vegetali spontanee fatta salva, per i nativi o i residenti nei comuni del Parco e per i proprietari di fondi, la raccolta di Achillea moscata (fiore), di Timo (fiore), dei funghi epigei e di mirtillo nero e rosso con le modalità e le quantità indicate in precedenza.
Il pascolo e le pratiche agronomiche tradizionali sono consentiti purché non in contrasto con le normative vigenti.