Divieti stufe Lombardia – Divieti per camini e stufe a legna in Lombardia: cosa prevede la normativa
Chi possiede un vecchio camino o una stufa a legna in Lombardia si trova spesso davanti a informazioni apparentemente contraddittorie. C’è chi sostiene che i camini aperti siano ormai completamente vietati, chi afferma che possano essere utilizzati soltanto in determinate zone e chi, invece, fa riferimento alla soglia dei 10 kW.
In realtà, la normativa è più articolata ed è fondamentale distinguere tra divieto di installazione, divieto di utilizzo ed esclusione dall’obbligo di disattivazione. Non tutti i camini e le stufe a legna, infatti, si trovano nella stessa situazione.
La disciplina regionale degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fa riferimento, tra gli altri provvedimenti, alla DGR Lombardia 5360/2021 e alle successive disposizioni regionali.
Per gli apparecchi domestici è inoltre fondamentale la classificazione ambientale a stelle, prevista dal DM 186/2017. Questa classificazione permette di distinguere i generatori sulla base delle loro prestazioni ambientali e delle emissioni.
In Lombardia, dal 1° gennaio 2020, non è consentita la nuova installazione di generatori alimentati a biomassa legnosa appartenenti a classi inferiori a 4 stelle. Sono inoltre previste limitazioni all’utilizzo dei generatori esistenti appartenenti alle classi ambientali più basse.
Questo interessa soprattutto vecchie stufe a legna, termocamini e caminetti, compresi numerosi apparecchi installati diversi anni fa.
Non bisogna quindi presumere automaticamente che un vecchio camino possa essere utilizzato soltanto perché era già presente nell’abitazione prima dell’introduzione delle nuove disposizioni.
Allo stesso modo, però, non è corretto affermare che qualsiasi vecchio camino debba necessariamente essere disattivato. La normativa prevede infatti specifiche esclusioni che devono essere valutate in base alle caratteristiche e soprattutto all’effettiva modalità di utilizzo dell’apparecchio.
Attenzione alle vecchie deroghe scadute nel 2024
Un aspetto particolarmente importante riguarda le deroghe introdotte negli anni precedenti.
Alcune disposizioni avevano infatti permesso di continuare temporaneamente a utilizzare determinati generatori installati prima dell’entrata in vigore delle nuove limitazioni, purché fossero rispettati specifici requisiti.
Era stata prevista anche una deroga riguardante gli impianti che rappresentavano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
Questa possibilità, però, non può essere considerata una deroga permanente. La relativa disciplina transitoria aveva come termine il 15 ottobre 2024.
Di conseguenza, oggi bisogna prestare molta attenzione agli articoli pubblicati diversi anni fa, ai forum e alle discussioni online che continuano a sostenere che un vecchio generatore possa essere utilizzato semplicemente perché rappresenta l’unico sistema di riscaldamento disponibile.
Le deroghe temporanee scadute non devono essere confuse con le esclusioni tuttora previste dalla disciplina regionale.
Ed è proprio qui che diventa particolarmente interessante il caso dei piccoli camini e degli impianti utilizzati occasionalmente.
Camino fino a 10 kW: quando è prevista l’esclusione
Una delle disposizioni più importanti per chi possiede un piccolo camino riguarda gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW.
La disciplina regionale prevede infatti un’esclusione dall’obbligo di disattivazione per i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento.
Si tratta di un passaggio fondamentale, perché riguarda potenzialmente numerosi caminetti presenti nelle abitazioni lombarde.
La soglia dei 10 kW, tuttavia, non deve essere interpretata come un’esenzione automatica.
Non significa, in altre parole, che qualsiasi camino sotto i 10 kW possa essere acceso liberamente e utilizzato quotidianamente per riscaldare casa.
Per rientrare nell’esclusione devono essere rispettate contemporaneamente più condizioni.
Il caminetto o l’impianto deve avere una potenza al focolare fino a 10 kW, deve essere utilizzato saltuariamente, l’utilizzo deve avere finalità ricreative e non deve essere destinato all’abituale riscaldamento dell’abitazione.
Questi elementi sono essenziali per comprendere correttamente la norma.
Cosa significa “uso saltuario e ricreativo”
Il concetto di uso saltuario è probabilmente quello che genera più dubbi tra i proprietari di camini.
Pensiamo, ad esempio, a un’abitazione dotata di un normale impianto di riscaldamento nella quale è presente anche un piccolo camino. Il proprietario potrebbe accenderlo occasionalmente durante alcune serate invernali, durante le festività o in particolari occasioni.
Questa situazione è molto diversa dall’utilizzo quotidiano del camino per mantenere calda l’abitazione.
La finalità dell’esclusione riguarda infatti apparecchi utilizzati occasionalmente e per finalità ricreative, non generatori che, nella pratica, vengono accesi abitualmente per contribuire al riscaldamento domestico.
La distinzione non dipende quindi esclusivamente dalla potenza dell’apparecchio.
Potenza, frequenza di utilizzo e funzione effettivamente svolta dal camino devono essere considerate insieme.
Per questo motivo, affermare semplicemente che “i camini sotto i 10 kW sono sempre esenti” sarebbe una semplificazione non corretta.
La formulazione più precisa è che l’esclusione riguarda i caminetti e gli impianti fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento.
E i vecchi camini aperti?
Un altro dubbio molto frequente riguarda i camini aperti tradizionali.
Anche in questo caso è sbagliato partire dal presupposto che tutti i camini aperti siano automaticamente esclusi dalla normativa oppure, all’opposto, che siano tutti indistintamente vietati.
Occorre verificare le caratteristiche dell’apparecchio e la situazione concreta.
Per un piccolo camino aperto esistente, ad esempio, può diventare determinante capire se la potenza al focolare rientra nella soglia prevista e se l’apparecchio viene effettivamente utilizzato soltanto in modo saltuario e ricreativo.
Un camino acceso ogni tanto per atmosfera rappresenta infatti una situazione diversa rispetto a un camino acceso sistematicamente durante l’inverno con lo scopo di riscaldare gli ambienti.
Per chi possiede un vecchio camino del quale non conosce potenza, caratteristiche o classificazione, è quindi consigliabile recuperare la documentazione tecnica disponibile e verificare la situazione dell’impianto prima di considerarlo automaticamente utilizzabile.
Divieti stufe Lombardia: l’esclusione per gli impianti storici
La normativa regionale contempla anche un’altra situazione particolare: quella degli impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Per questi impianti è prevista un’esclusione dall’obbligo di disattivazione, ma anche in questo caso esiste una condizione importante.
Il loro utilizzo non può assolvere in modo esclusivo al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.
Anche questa disposizione dimostra perché parlare genericamente di “divieto dei camini in Lombardia” possa essere fuorviante.
La situazione cambia in funzione del tipo di generatore, della sua potenza, della classificazione ambientale, dell’edificio nel quale si trova e delle modalità effettive con cui viene utilizzato.
Nuove stufe e nuovi camini: attenzione ai requisiti
Un discorso differente riguarda chi vuole installare oggi una nuova stufa, un nuovo camino o un altro generatore alimentato a biomassa.
In questo caso non bisogna confondere le esclusioni previste per determinati apparecchi esistenti con i requisiti richiesti per una nuova installazione.
Per le nuove installazioni sono previsti specifici standard ambientali ed emissivi, diventati progressivamente più severi con l’obiettivo di ridurre le emissioni di particolato derivanti dalla combustione domestica della biomassa.
Per questo motivo, prima di acquistare una nuova stufa a legna o a pellet è opportuno verificare non soltanto il numero di stelle dichiarato dal produttore, ma l’intera certificazione ambientale del generatore e i requisiti applicabili nel Comune in cui verrà installato.
Dal 16 ottobre 2024, infatti, la Lombardia applica requisiti specifici per le nuove installazioni, con differenze legate anche all’altitudine del Comune e alle emissioni dell’apparecchio.
Acquistare semplicemente una stufa indicata commercialmente come “4 stelle”, quindi, non significa automaticamente avere verificato ogni requisito necessario per l’installazione.
Divieti stufe Lombardia e misure temporanee contro il PM10
Alle limitazioni permanenti bisogna aggiungere un altro elemento: le misure temporanee adottate durante gli episodi di accumulo degli inquinanti atmosferici.
Quando vengono raggiunte determinate condizioni relative alla qualità dell’aria, possono infatti scattare limitazioni temporanee più severe.
Queste misure possono interessare anche l’utilizzo dei generatori domestici alimentati a biomassa legnosa.
Ciò significa che un apparecchio normalmente utilizzabile secondo le disposizioni permanenti potrebbe essere soggetto a ulteriori limitazioni durante un periodo nel quale siano state attivate specifiche misure per il contenimento del PM10.
Per questo motivo, soprattutto nei mesi autunnali e invernali, è importante verificare anche l’eventuale attivazione delle misure temporanee nel proprio territorio.
Quali controlli fare prima di accendere un vecchio camino
Chi possiede una vecchia stufa o un camino e vuole capire se può continuare a utilizzarlo dovrebbe evitare di basarsi soltanto sull’età dell’apparecchio.
La prima informazione da verificare è la potenza al focolare. Questo dato diventa particolarmente importante quando si vuole valutare l’applicabilità dell’esclusione prevista per gli impianti fino a 10 kW.
Bisogna poi controllare l’eventuale classificazione ambientale a stelle, la documentazione tecnica disponibile e gli adempimenti relativi all’impianto.
Un altro elemento essenziale è stabilire come viene realmente utilizzato il camino.
Se viene acceso occasionalmente per finalità ricreative, la situazione può essere diversa da quella di un apparecchio utilizzato ogni giorno come normale fonte di riscaldamento.
È inoltre opportuno verificare l’eventuale presenza di misure temporanee per la qualità dell’aria, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevate concentrazioni di PM10.
Non tutti i camini e le stufe a legna sono vietati
Dire che “in Lombardia sono vietati tutti i camini e tutte le stufe a legna” non descrive correttamente la normativa.
Esistono limitazioni importanti, soprattutto per gli apparecchi appartenenti alle classi ambientali più basse, ma esistono anche specifiche esclusioni dall’obbligo di disattivazione.
Tra queste assume particolare rilievo quella relativa ai caminetti e agli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento.
È però fondamentale ricordare che la soglia dei 10 kW da sola non basta.
L’utilizzo deve essere realmente saltuario e ricreativo e non deve trasformarsi nel normale sistema utilizzato per riscaldare l’abitazione.
Bisogna inoltre distinguere questa esclusione dalle vecchie deroghe temporanee scadute il 15 ottobre 2024, evitando di fare affidamento su informazioni online non più aggiornate.
Divieti stufe Lombardia
In caso di dubbi su un apparecchio specifico, la verifica dovrebbe quindi partire da potenza al focolare, classificazione ambientale, data e modalità di installazione, effettivo utilizzo dell’apparecchio ed eventuali caratteristiche particolari dell’edificio.
Questa distinzione permette di capire perché, in Lombardia, la domanda corretta non sia semplicemente “i camini a legna sono vietati?”, ma piuttosto “quali caratteristiche ha il mio camino e in quale delle situazioni previste dalla normativa rientra?”.






