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In Svizzera, l’esposizione di bandiere, stemmi o altri emblemi nazionali danneggiati può comportare conseguenze legali, in quanto tali azioni possono essere interpretate come un atto di dispregio nei confronti dei simboli nazionali.
Protezione dei simboli nazionali svizzeri
La Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt) disciplina l’uso e la tutela di simboli come la bandiera e lo stemma svizzero. Secondo questa legge, l’uso di tali simboli è consentito solo se non è fuorviante o contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Inoltre, la legge vieta l’uso di stemmi, bandiere e altri emblemi in modo che possa costituire un atto di dispregio verso i segni menzionati.
Conseguenze legali per l’esposizione di simboli danneggiati
Esporre pubblicamente una bandiera o uno stemma svizzero danneggiato può essere considerato un atto di dispregio, violando così la LPSt. Le sanzioni previste per tali violazioni includono multe fino a 5.000 franchi svizzeri o detenzione fino a due mesi, con possibilità di cumulo delle pene e aumento in caso di recidiva.
Eccezioni e usi consentiti
La LPSt prevede alcune eccezioni all’uso restrittivo dei simboli nazionali. Ad esempio, l’uso di stemmi e bandiere è consentito:
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Come illustrazioni in dizionari, enciclopedie e opere scientifiche.
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Per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni.
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Per la decorazione di oggetti d’artigianato artistico.
Tuttavia, anche in questi casi, l’uso non deve essere fuorviante né contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi.
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Violando la legge svizzera
In Svizzera, l’esposizione di simboli nazionali danneggiati è considerata un atto di dispregio e può comportare sanzioni legali. È fondamentale trattare con rispetto la bandiera, lo stemma e gli altri emblemi nazionali, assicurandosi che siano sempre in buone condizioni quando esposti pubblicamente.