9 Maggio 2024 15:19

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Ritrovamento residuati bellici: cosa fare e come comportarsi

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Ritrovamento residuati belliciNonostante un massiccio recupero durante il dopoguerra e in tempi più recenti, in montagna stanno aumentando, a causa del riscaldamento globale, i casi in cui, nelle zone teatro della prima guerra mondiale, emergono reperti e residuati bellici: reticolato, elmi, attrezzatura alpinistica, armi, ordigni, munizioni, esplosivi, oggetti personali di uso quotidiano. La raccolta di questi oggetti è vietata, e in molti casi anche pericolosa.

Sono molti gli appassionati di vestigia della Grande Guerra, che si armano di strumenti, come i metal detector, per rinvenire nel terreno oggetti di quel periodo.

In caso di ritrovamento è fondamentale non toccare gli oggetti, e fotografarli per documentarne lo stato di conservazione. È importante poi geolocalizzare il punto, segnalarlo con un bastone o altri oggetti, e fare una foto panoramica per consentire il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine. Oltre ad essere pericolosi da toccare per il rischio esplosioni, raccoglierli è oltretutto anche un reato

Nel caso del rinvenimento di munizioni, ordigni, armamenti ed esplosivi darne immediata comunicazione all’Arma dei Carabinieri, fornendo informazioni precise sul luogo di ritrovamento e sulle caratteristiche dell’oggetto. Tenersi a distanza e assicurarsi che il reperto non mini l’incolumità degli altri escursionisti.

Bisogna fare attenzione perché esiste una normativa che, a partire dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che recepisce la normativa nazionale di settore (L. n° 78 del 7 marzo 2001, “Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale”), stabilisce regole precise per approcciarsi a questa attività che dev’essere innanzitutto svolta al di fuori di “aree archeologiche” e nei siti individuati quali “cimiteri di guerra” dov’è assolutamente vietata.

La raccolta e la ricerca di beni mobili di questa natura è consentita, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo (la legge vieta esplicitamente il distacco e l’appropriazione d’iscrizioni e cippi della Grande Guerra).

Ritrovamento residuati bellici – Inoltre, chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima Guerra Mondiale“ di notevole valore storico o documentario” deve ottemperare all’obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento, al Comune del luogo della raccolta, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza potendosi configurare, in caso contrario, il reato previsto dall’art. 518-bis (furto di beni culturali) che sanziona anche la condotta di chi si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo.

Trovare un tesoro nella propria proprietà: cosa fare e cosa spetta

Lo scavo è assolutamente vietato in quanto rientrante nel divieto espresso dall’art. 175 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che proibisce – in assenza di concessione – l’effettuazione di opere per il ritrovamento di beni culturali.

Le previsioni appena citate non derogano alla responsabilità penale di detenzione di materiale bellico o esplosivo, condotta che configura altre fattispecie penali.

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