Piante che invadono la proprietà – Come ci si deve comportare se le piante dei vicini di casa invadono la proprietà altrui? Quali sono le regole?
Più o meno a tutti coloro che hanno un giardino è successo di avere sul confine piante invasive o rami sporgenti che tolgono luce o sporcano, anche se rispettano le distanze di norma.
E bisogna subito ricordare che possedere delle piante non permette comportamenti scorretti e arrecare disturbo agli altri.
SE IL VICINO NON CURA IL GIARDINO: COSA SI PUÒ FARE
Per prima cosa se non si convince il vicino a rimediare si deve fare riferimento ai regolamenti locali. In loro assenza viene in soccorso l’articolo 892 del codice civile che sancisce le distanze minime delle piante da una proprietà all’altra:
alberi di alto fusto: 3 metri (il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole); , come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
alberi di non alto fusto: un metro e mezzo (il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami);
viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto alte massimo due metri e mezzo: mezzo metro.
siepi e piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo: 1 metro;
siepi di robinie: 2 metri.
Piante che invadono la proprietà – Per calcolare la distanza si deve misurare dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero o al luogo dove fu fatta la semina.
Distanze che non si devono osservare se sul confine è presente un muro divisorio, comune o proprio, purché le piante siano tenute ad altezza che non ne ecceda la sommità.
Se le piante sono conformi alle distanze previste dalla legge, ma i suoi frutti o rami sporgono e invadono la proprietà altrui si deve seguire quanto prescrive l’articolo 896 del codice civile.
“Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.”