Veicoli a rimorchio
Con ordinanza n. 167 del 3 luglio 2013 Anas ha revocato e sostituito le proprie ordinanze n. 49 del 20 marzo 2000, n. 36 del 28 marzo 2008 e n. 70 del 5 luglio 2013.
Anas ha disposto che lungo il tratto di statale compreso tra il km 8+000 e il km 36+939 della strada statale 301 del Foscagno, il transito dei veicoli a motore muniti di un rimorchio, aventi limiti di sagoma e di massa di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada, è consentita soltanto:
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dal 1° aprile al 30 novembre di ogni anno, in entrambe le direzioni di marcia;
nelle seguenti fasce di orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 18 e sabato dalle ore 8 alle ore 10.
CONSENTITO E VIETATO
E’ consentito, per gli autoveicoli adibiti al trasporto passeggeri muniti di rimorchio a traino, utilizzato per il trasporto di attrezzature sportive, aventi limiti di sagoma e di massa di cui agli artt. 61 e 62 del vigente Codice della Strada, il libero transito con percorrenza annuale.
Veicoli a rimorchio Foscagno
E’ vietato il transito dei veicoli muniti di rimorchio adibiti al trasporto di merci pericolose con decorrenza annuale.