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Svizzera, la tredicesima è obbligatoria oppure no?

Tredicesima in Svizzera

Tredicesima in Svizzera è obbligatoria oppure no?

Chi lavora in Svizzera potrebbe dare quasi per scontato di ricevere a fine anno una mensilità aggiuntiva. In realtà, la tredicesima in Svizzera non è obbligatoria in maniera generalizzata per tutti i lavoratori.

È proprio questo il punto che spesso genera confusione, soprattutto tra chi arriva dal mercato del lavoro italiano, chi lavora come frontaliere oppure chi sta valutando per la prima volta un’offerta professionale oltreconfine.

In Svizzera non esiste una regola generale che obblighi automaticamente ogni datore di lavoro a versare tredici stipendi all’anno. Questo, però, non significa che un’azienda possa sempre scegliere liberamente se pagare o meno la mensilità aggiuntiva.

La situazione cambia quando la tredicesima è prevista dal contratto individuale di lavoro oppure dal Contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile al rapporto professionale.

In questi casi la tredicesima può diventare una vera e propria componente della remunerazione dovuta al dipendente, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali applicabili.

Il contratto di lavoro fa la differenza

Per capire se si ha diritto alla tredicesima, uno dei primi documenti da controllare è il contratto di lavoro.

Se nel contratto viene indicato chiaramente che il dipendente percepisce uno stipendio distribuito su tredici mensilità, la tredicesima non può essere considerata semplicemente un premio facoltativo che il datore di lavoro decide ogni anno se concedere.

Un’indicazione come “CHF 5.000 x 13 mensilità”, per esempio, significa che il salario lordo annuale corrisponde a 65.000 franchi.

Se gli stessi 5.000 franchi vengono invece corrisposti per dodici mensilità, il salario lordo annuale è pari a 60.000 franchi.

Parliamo quindi di una differenza di 5.000 franchi lordi all’anno. È un esempio semplice, ma dimostra perché non sia sufficiente guardare soltanto lo stipendio mensile quando si valuta un’offerta di lavoro in Svizzera.

Attenzione al salario annuale indicato nell’offerta

Può capitare anche che l’azienda non presenti lo stipendio attraverso una formula del tipo “5.000 x 13”, ma comunichi direttamente il salario lordo annuale.

Supponiamo, per esempio, che un’offerta preveda 65.000 franchi lordi all’anno.

In questo caso bisogna verificare come l’importo venga effettivamente distribuito durante l’anno. Il salario potrebbe essere corrisposto attraverso dodici pagamenti oppure essere suddiviso secondo condizioni che prevedono una tredicesima mensilità.

Per questo motivo, quando si riceve un’offerta di lavoro, una delle domande più utili da porre è: “Qual è il salario lordo annuale e su quante mensilità viene pagato?”

È una precisazione semplice che permette di evitare equivoci e, soprattutto, di confrontare correttamente più offerte professionali.

Quando la tredicesima diventa un diritto

Il punto fondamentale è distinguere tra una tredicesima semplicemente non prevista e una tredicesima che, invece, fa parte delle condizioni concordate per il rapporto di lavoro.

Se il contratto stabilisce espressamente il pagamento di tredici mensilità, il lavoratore può fare affidamento su quella componente salariale secondo le condizioni previste.

Lo stesso principio rende importante verificare l’eventuale presenza di un Contratto collettivo di lavoro.

In Svizzera, infatti, diversi settori professionali sono regolati da CCL che possono disciplinare salario, ferie, orari, indennità e anche il pagamento della tredicesima.

Di conseguenza, l’assenza della parola “tredicesima” in una singola voce dell’offerta non dovrebbe portare automaticamente alla conclusione che non esista alcun diritto. Occorre verificare l’intero quadro contrattuale applicabile al lavoratore.

Il ruolo dei Contratti collettivi di lavoro

I CCL sono particolarmente importanti perché stabiliscono condizioni di lavoro per aziende e lavoratori che rientrano nel relativo campo di applicazione.

Alcuni Contratti collettivi prevedono espressamente una tredicesima mensilità e possono indicare anche come debba essere calcolata.

Le condizioni, però, non sono necessariamente identiche per tutti i settori. È quindi sbagliato applicare automaticamente la regola prevista da un determinato CCL a qualsiasi lavoratore in Svizzera.

Bisogna verificare quale contratto collettivo sia applicabile alla propria attività, all’azienda e alla posizione professionale ricoperta.

Per chi ha dubbi, il punto di partenza può essere la documentazione contrattuale ricevuta dal datore di lavoro e la documentazione ufficiale relativa ai Contratti collettivi disponibile attraverso le autorità svizzere competenti.

Cosa succede se si lavora soltanto per una parte dell’anno?

Un’altra domanda frequente riguarda chi inizia o termina il rapporto di lavoro durante l’anno.

Quando esiste un diritto alla tredicesima, le modalità di calcolo devono essere verificate sulla base delle condizioni applicabili. In diversi casi può essere previsto un calcolo proporzionale al periodo lavorato, spesso indicato come calcolo pro rata.

Questo aspetto è importante, per esempio, per chi viene assunto a metà anno oppure decide di cambiare azienda prima del pagamento della tredicesima.

Non bisogna quindi partire dal presupposto che dimettersi prima di dicembre significhi automaticamente perdere qualsiasi importo legato alla tredicesima. Bisogna controllare ciò che prevedono contratto e disposizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Anche in questo caso non esiste una formula da applicare indiscriminatamente a qualsiasi situazione senza prima conoscere le condizioni contrattuali.

Tredicesima e bonus non sono necessariamente la stessa cosa

Un altro errore piuttosto comune consiste nel considerare tredicesima e bonus come sinonimi.

Non è necessariamente così.

Una tredicesima prevista come parte del salario concordato ha caratteristiche diverse rispetto a un premio aziendale che può dipendere, per esempio, dai risultati raggiunti, dalle performance individuali o da determinate condizioni stabilite dall’impresa.

Quando si firma un contratto, quindi, è importante capire se una determinata somma rappresenti salario garantito oppure una componente variabile.

Una retribuzione annuale composta da salario fisso più bonus potenziale non deve essere automaticamente interpretata come equivalente a uno stipendio garantito per tredici mensilità.

Come confrontare correttamente due stipendi in Svizzera

La tredicesima assume ancora più importanza quando bisogna scegliere tra due offerte di lavoro in Svizzera.

Immaginiamo una prima azienda che offra 5.200 franchi lordi al mese per 12 mensilità. Il salario annuale sarebbe di 62.400 franchi.

Una seconda azienda potrebbe invece offrire 4.900 franchi per 13 mensilità. In questo caso il totale annuale raggiungerebbe 63.700 franchi.

Nonostante lo stipendio mensile della seconda offerta sembri più basso, il salario lordo annuale sarebbe superiore di 1.300 franchi.

Ecco perché, soprattutto per chi cerca lavoro in Svizzera, il salario mensile preso isolatamente può essere un indicatore ingannevole.

Cosa devono controllare frontalieri e lavoratori italiani

La questione interessa particolarmente i lavoratori frontalieri e gli italiani che cercano lavoro in Svizzera, perché il confronto con gli stipendi italiani può portare a interpretazioni errate.

Quando si valuta una proposta professionale svizzera è consigliabile verificare innanzitutto il salario lordo annuale, anziché concentrarsi esclusivamente sulla cifra mensile.

Successivamente bisogna controllare il numero di mensilità, l’eventuale tredicesima, la presenza di bonus e indennità e l’esistenza di un CCL applicabile.

Naturalmente, per stabilire quanto sia conveniente un’offerta, vanno considerati anche altri fattori: orario di lavoro, ferie, previdenza professionale, assicurazioni, spese di trasporto e, per i frontalieri, tutti gli aspetti fiscali e contributivi pertinenti alla propria situazione.

La tredicesima rappresenta quindi una delle componenti da valutare, ma può incidere per diverse migliaia di franchi sul valore annuale di un’offerta.

Quindi, la tredicesima in Svizzera è obbligatoria?

La risposta più semplice è: no, non esiste un obbligo generale che garantisca automaticamente la tredicesima a tutti i lavoratori in Svizzera.

La risposta completa, però, è più interessante: la tredicesima può essere dovuta quando è prevista dal contratto di lavoro, dal CCL applicabile o dalle condizioni che regolano concretamente il rapporto professionale.

Per questo motivo non bisogna affidarsi soltanto alle consuetudini dell’azienda o a quello che viene raccontato da amici e colleghi.

Il documento da leggere attentamente è il proprio contratto, insieme all’eventuale Contratto collettivo applicabile.

Prima di accettare una nuova posizione, inoltre, conviene chiedere sempre quale sia il salario lordo annuale garantito e su quante mensilità venga distribuito.

È probabilmente il modo più semplice per capire quanto vale davvero un’offerta e per evitare sorprese quando arriva il momento dello stipendio di fine anno.

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