Anche i privati devono accettare le autocertificazioni

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accettare le autocertificazioniAccettare le autocertificazioni

Con la modifica apportata dall’art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 all’art. 2 del DPR n.445/2000 anche i privati sono tenuti ad accettare autocertificazioni.

I privati non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio e molto altro ancora.

LA TRUFFA DEL FINTO AVVOCATO

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (banca, assicurazione, notaio, avvocato) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.

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