Un Comune può vietare, attraverso l’emissione di un’ordinanza, la sosta di greggi e il pascolo sul territorio comunale? Lo ha chiarito il Tar Abruzzo con la sentenza n. 554 del 14 giugno 2014.
Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Secondo il giudice amministrativo è questo un potere extra ordinem giustificato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico per situazioni imprevedibili. Nel caso del pascolo la situazione è al contrario ricorrente (con i ritmi della transumanza) e quindi non può essere regolato con lo strumento “extra ordinem” e atipico dell’ordinanza contingibile ed urgente.
IL PASCOLO PREVIENE GLI INCENDI
Il divieto di pascolo e la sosta di greggi si pone come disciplina duratura e persistente, non contingibile. Se il gregge pascola su terreni e non sulle strade non risulta nemmeno messo in pericolo la circolazione stradale. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi sulla strada, si applica l’articolo 184 del codice della strada.
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. La disposizione si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152 ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
ANIMALI AL PASCOLO, NON AVVICINARSI AL GREGGE: LE REGOLE DA SEGUIRE
A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 € a 155 €.
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