Lo scambio sul posto del fotovoltaico è tassato?

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Un impianto fotovoltaico permette di produrre autonomamente l’energia di cui si ha bisogno e, in alcuni casi, di trarne un guadagno grazie alle varie agevolazioni disponibili.

Tuttavia, è fondamentale capire l’aspetto fiscale, ovvero la tassazione, distinguendo i vantaggi derivanti dall’autoconsumo da quelli derivanti dalle agevolazioni, come il conto energia o lo scambio sul posto.

Il risparmio economico che deriva dall’autoconsumo non è soggetto a tassazione, poiché proviene dalla riduzione dei prelievi di energia dalla rete nazionale. Al contrario, il reddito derivante dalla vendita dell’energia alla rete elettrica è tassabile.


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La tassazione sull’energia immessa nella rete è cambiata quando le forme di incentivi sono state modificate, come nel caso dello scambio sul posto, un sistema di compensazione virtuale tra l’energia prodotta e non auto consumata nelle ore di attività dell’impianto, e l’energia utilizzata nelle ore in cui l’impianto non riesce a coprire interamente il consumo necessario.

Attualmente, chi stipula un contratto di scambio sul posto con il GSE riceverà periodicamente dei pagamenti tramite bonifico bancario, che rappresentano un reddito effettivo.

L’energia che viene immessa nella rete attraverso lo scambio sul posto non viene tutta compensata allo stesso modo, ma si divide in un contributo in conto scambio dello scambio sul posto ed eventualmente la liquidazione delle eccedenze energetiche.


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Soggetto a tassazione

In questa situazione, il contributo in conto scambio non è tassabile solo per coloro che utilizzano un impianto ad uso domestico o comunque di potenza inferiore a 20 kW, poiché è definito come un utilizzo privato e non come un’attività commerciale.

La situazione è diversa per la liquidazione degli eccessi: l’energia extra prodotta dal sistema fotovoltaico può essere venduta, generando così un’attività commerciale autentica.

Coloro che non possiedono una partita IVA e hanno un sistema con una potenza inferiore a 20 kW, dovranno dichiarare gli importi ricevuti dal GSE nel modello unico o 730 come “altri redditi”.

Gli utenti con partita IVA, tutti gli impianti commerciali o quelli con una potenza superiore a 20 kW, dovranno generare una fattura, pagando l’IVA e le tasse dirette.


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La legge espressamente dice: “Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir che andrà dichiarato nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatto concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale“.

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