Rifiuti abbandonati e proprietario del suolo: quando è responsabile?

Condividi

Rifiuti abbandonati e proprietario del suoloRifiuti abbandonati e proprietario del suolo

L’abbandono di rifiuti non coinvolge legalmente sempre e solo i responsabili del gesto, ma al verificarsi di alcune condizioni, anche il proprietario del terreno o suolo nel quale vengono sversati o depositati deve rispondere in solido per illecito amministrativo o, nei casi più gravi, reati, bonificando a sue spese il sito inquinato.

LEGGE – Il Testo Unico dell’Ambiente vieta sui suoli pubblici e terreni privati l’abbandono di rifiuti liquidi o solidi nel suolo, sottosuolo e acque (superficiali o sotterranee).

SANZIONI – Se i rifiuti sono lasciati da un privato e non sono pericolosi o speciali o pericolosi è prevista una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro. Il doppio se i rifiuti sono pericolosi. Se a commettere l’illecito sono un ente o un’impresa si configura un reato contravvenzionale punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno o con la sanzione da 2.600 a 26mila. Se i rifiuti sono pericolosi si applica l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda.

RIMOZIONE – Non solo, ovviamente il responsabile dell’abbandono deve rimuovere i rifiuti, smaltendoli o recuperandoli corretto e deve bonificare (cioè ripristinare) lo stato dei luoghi, attraverso un provvedimento dell’ente pubblico che ha in carico la vigilanza sul territorio.

LE PIANTE CHE COMBATTONO L’INQUINAMENTO DOMESTICO

Rifiuti abbandonati e proprietario del suolo: quando è responsabile?

PROPRIETARIO – Ma anche il proprietario (usufruttuario, affittuario, enfiteuta) del suolo è ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti e deve partecipare, in solido, a provvedere alla rimozione del materiale ed al ripristino dello stato dei luoghi quando esercita una funzione di protezione e custodia finalizzata ad impedire che l’area possa essere adibita a discarica di rifiuti.

QUALI CONDIZIONI– Non è sufficiente essere proprietari per ricadere nella casistica di cui sopra, ma si deve avere il controllo, gestione o custodia di quel terreno dove estranei hanno abbandonato rifiuti, ma si deve configurare omessa vigilanza, negligenza oppure una complicità (ma anche un’acquiescenza) verso il responsabile dell’abbandono del materiale.

COLPA – La responsabilità del proprietario deve consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area. Cioè se il proprietario non ha fatto tutto ciò che è in suo potere per impedire che sull’area possano essere depositati rifiuti.

News su Telegram o WhatsApp

Condividi

Ultime Notizie