Utilizzo e costi ascensore
Esiste una responsabilità maggiore in termini di oneri e costi condominiali per coloro che utilizzano più frequentemente un ascensore o le scale all’interno di un condominio? La Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento su una questione che si ripresenta regolarmente, stabilito attraverso l’ordinanza numero 20888 del 18 luglio 2023.
Il principio di base stabilisce che le spese vengono distribuite in base a quanto indicato nelle tabelle e nelle quote millesimali. Qualsiasi incremento delle spese a carico di uno o più condomini, che superi le quote indicate nelle tabelle millesimali, deve essere deciso durante un’assemblea condominiale e richiede il consenso di tutti i partecipanti. Lo stesso principio si applica a coloro che destinano il proprio immobile a un’attività di accoglienza, come un bed & breakfast, oppure a un ufficio aperto al pubblico e ai clienti all’interno di un condominio.
L’assemblea condominiale può decidere di aumentare le spese condominiali per uno o più condòmini, ad esempio a causa di un utilizzo più frequente dell’ascensore. Tuttavia, tale decisione deve essere confermata da una decisione approvata da tutti i condomini, necessitando del consenso unanime.
Questo principio è stato ribadito in un caso risolto davanti alla Corte Suprema di Cassazione, che coinvolgeva alcuni condomini di un edificio a Milano. Questi ultimi avevano richiesto un decreto ingiuntivo contro tre proprietari di un ufficio all’interno del condominio. I richiedenti cercavano di ottenere aumenti dei costi a carico dei tre proprietari, citando presunti disagi provocati dai clienti e dai dipendenti di questi ultimi, che avrebbero fatto uso più frequente dei beni comuni, come l’ascensore.
Tuttavia, i giudici hanno dato ragione ai proprietari dell’ufficio, poiché qualsiasi ripartizione dei costi, comprese eventuali maggiorazioni, deve essere approvata con il consenso di tutti i condomini.
Il caso è differente quando si tratta della distribuzione delle quote come stabilito dalle tabelle millesimali. Per modificare tale ripartizione, è necessaria solo una maggioranza qualificata dei condomini, come indicato dal comma 2 dell’articolo 1136 del codice civile. Pertanto, i tre proprietari in questione non sono tenuti a sostenere spese condominiali superiori in relazione ai loro millesimi di proprietà, poiché tale decisione non è stata approvata da tutti i condomini.
Per incrementare le spese a carico di uno o più condomini a causa di un utilizzo più frequente dell’ascensore o di altre parti comuni, l’assemblea condominiale deve votare con una maggioranza assoluta. La stessa regola si applica ad altre spese condominiali, come, ad esempio, la pulizia delle scale.