Energia elettrica gas variazioni unilaterali contratti
Ă terminato il blocco ministeriale sulle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas.
A partire dal 1° luglio 2023, i fornitori possono nuovamente modificare le condizioni contrattuali, come previsto dalla legge, tuttavia devono rispettare alcune regole.
L’alterazione unilaterale del contratto indica l’intenzione del fornitore di cambiare le condizioni del contratto attualmente in vigore che non è ancora scaduto.
Non deve essere confuso con i rinnovi contrattuali, che prevedono la fine del periodo promozionale e il rinnovo tacito, con possibili variazioni delle condizioni.
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In entrambe le situazioni, sia nel caso di rinnovo che di modifica, i fornitori sono obbligati a informare il cliente finale dando un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data in cui le modifiche avranno effetto.
Contratti di luce e gas
Secondo la normativa ARERA, non esiste un obbligo di tracciabilitĂ di queste comunicazioni, ma esse si considerano come ricevute, a meno che non vi siano prove contrarie, dopo 10 giorni dall’invio.
Il cliente, che riceve una comunicazione di rinnovo o modifica, ha sempre la possibilitĂ di rescindere il contratto gratuitamente, senza alcuna penalitĂ e senza dover fornire alcuna motivazione.
Questa rescissione può essere eseguita anche tramite un cambio di fornitore.