Divieti stufe e camini in Lombardia: quali sono le regole da conoscere
Quando si parla di divieti per stufe e camini in Lombardia è facile fare confusione, soprattutto perché non esiste semplicemente un divieto generalizzato di accendere qualsiasi camino o stufa a legna.
La normativa distingue infatti tra installazione di un nuovo generatore, utilizzo di un apparecchio già esistente, classe ambientale del generatore, caratteristiche dell’impianto e, in determinate situazioni, condizioni della qualità dell’aria.
La regola di base attualmente valida sull’intero territorio lombardo prevede che i nuovi generatori di calore alimentati a biomassa legnosa debbano rispettare almeno la classe ambientale 4 stelle prevista dalla classificazione nazionale dei generatori.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 non possono essere installate nuove stufe, caminetti o altri generatori a biomassa classificati 0, 1, 2 o 3 stelle.
Diversa è invece la disciplina relativa agli apparecchi già installati. Sempre dal 1° gennaio 2020 è vietato, in via generale, utilizzare generatori appartenenti alle classi 0 stelle, 1 stella e 2 stelle.
In altre parole, una vecchia stufa non diventa automaticamente vietata semplicemente perché non è di ultima generazione. Occorre innanzitutto verificare la sua classificazione ambientale e l’eventuale applicabilità delle deroghe previste.
Un altro aspetto importante riguarda le nuove installazioni nei Comuni situati a quote inferiori ai 300 metri sul livello del mare. Per gli impianti interessati dalle disposizioni entrate in vigore dal 15 ottobre 2024 non basta considerare esclusivamente il numero di stelle.
Oltre alla classificazione minima prevista, devono essere verificati anche specifici limiti di emissione delle polveri sottili e del Carbonio Organico Totale (COT).
Per questo motivo, prima di acquistare una nuova stufa o un nuovo camino, è fondamentale controllare la certificazione del modello e non limitarsi alla semplice dicitura commerciale “4 stelle” o “5 stelle”.
Attenzione anche alla sostituzione di impianti alimentati con altri combustibili. In determinate fattispecie, quando un impianto a metano, GPL o altro combustibile viene sostituito con una stufa o un caminetto a legna, sono previsti requisiti più restrittivi, che possono richiedere generatori almeno 5 stelle e ulteriori caratteristiche in funzione dell’impianto.
La normativa lombarda sulle biomasse deve quindi essere letta considerando il singolo caso concreto.
Infine, chi utilizza una stufa a pellet con potenza termica nominale inferiore a 35 kW deve ricordare che è previsto l’utilizzo di pellet conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2, conservando la documentazione utile a dimostrarne la conformità .
Camino aperto e vecchie stufe: quando scatta il divieto
Uno dei dubbi più frequenti riguarda il divieto del camino aperto in Lombardia.
Anche in questo caso bisogna evitare interpretazioni troppo semplicistiche: non tutti i caminetti tradizionali sono automaticamente inutilizzabili in qualsiasi circostanza.
La disciplina regionale prevede infatti alcune esclusioni dall’obbligo di disattivazione.
Tra i casi più interessanti per i privati rientrano i caminetti e gli impianti con potenza termica al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per finalità ricreative e non per il normale riscaldamento dell’abitazione.
Questo elemento è particolarmente importante perché distingue l’accensione occasionale del camino dall’utilizzo sistematico dell’apparecchio come sistema di riscaldamento domestico.
Sono previste inoltre specifiche esclusioni per gli impianti storici collocati in edifici sottoposti a tutela, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
La presenza di queste eccezioni non significa però che qualsiasi vecchio camino possa essere utilizzato liberamente. Bisogna verificare caratteristiche, potenza, modalità effettiva di utilizzo e situazione dell’edificio.
Quali deroghe sono previste?
Un altro punto fondamentale riguarda le vecchie deroghe concesse agli impianti che rappresentavano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
Alcune disposizioni transitorie permettevano di mantenere in esercizio determinati generatori fino al 15 ottobre 2024. Essendo ormai trascorso quel termine, non è corretto considerare automaticamente valida oggi una deroga basandosi soltanto sul fatto che la stufa rappresenti l’unica fonte di riscaldamento.
Per sapere se una stufa è 2, 3, 4 o 5 stelle è opportuno verificare la documentazione tecnica e la certificazione ambientale del generatore.
Nei modelli più recenti l’informazione viene normalmente fornita dal produttore, mentre con apparecchi particolarmente vecchi la verifica può essere meno immediata.
Se un generatore non rispetta i requisiti previsti e non rientra in uno dei casi di esclusione o deroga, deve essere disattivato secondo le disposizioni regionali.
La questione è quindi più articolata rispetto alla semplice domanda: “Posso accendere il camino?”
Bisogna capire che tipo di camino è, quale potenza possiede, come viene utilizzato e se costituisce un vero impianto di riscaldamento oppure viene acceso solo occasionalmente a scopo ricreativo.
È altrettanto importante ricordare che installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi a biomassa sono soggetti a precise regole regionali. Anche l’attività di pulizia della canna fumaria rientra nel sistema di tracciamento previsto attraverso CURIT, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
Blocco antismog: quando cambiano le regole per stufe e camini
Alle limitazioni permanenti si aggiungono le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria, un elemento fondamentale per capire davvero i divieti di stufe e camini in Lombardia.
Per la stagione 2026-2027 il sistema regionale aggiornato prevede misure temporanee nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, attivate in funzione del protrarsi del superamento della soglia giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 rilevata dalle stazioni di riferimento.
Il sistema è articolato su due livelli.
Il primo livello viene attivato in presenza delle condizioni previste dopo almeno due giorni di superamento, mentre il secondo livello interviene in presenza di una situazione più prolungata, pari ad almeno sette giorni secondo il meccanismo regionale vigente.
Quando vengono attivate queste misure, le restrizioni non riguardano soltanto la circolazione dei veicoli o le combustioni all’aperto, ma possono interessare direttamente anche i generatori domestici alimentati a biomassa legnosa.
In base al livello di attivazione, possono infatti scattare limitazioni sull’utilizzo dei generatori appartenenti a classi emissive inferiori a 4 o 5 stelle.
Questo significa che possedere un apparecchio normalmente utilizzabile secondo le limitazioni permanenti non garantisce necessariamente di poterlo accendere durante qualsiasi episodio di inquinamento atmosferico.
Bisogna controllare anche l’eventuale attivazione delle misure temporanee antismog nella provincia interessata.
La distinzione tra regole permanenti e provvedimenti temporanei è quindi essenziale. Le prime stabiliscono quali generatori possono essere installati e quali vecchi apparecchi non possono normalmente essere utilizzati; i secondi introducono restrizioni aggiuntive durante gli episodi di accumulo degli inquinanti.
Cosa cambia dal 15 ottobre 2026
A partire dal 15 ottobre 2026 entreranno in applicazione nuovi requisiti emissivi e impiantistici specificamente dedicati agli impianti termici civili a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW.
La disciplina prevede requisiti più stringenti sulle emissioni e, in alcuni casi, soluzioni tecniche aggiuntive come sistemi per l’abbattimento delle polveri o accumulatori inerziali.
Sono già state approvate anche ulteriori disposizioni per determinate caldaie a biomassa con potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, la cui decorrenza è prevista dal 15 ottobre 2027.
Si tratta di scadenze importanti soprattutto per chi deve installare, sostituire o adeguare un impianto a biomassa, perché i requisiti tecnici applicabili possono cambiare in funzione della potenza e della data dell’intervento.
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta i divieti?
Ignorare le limitazioni previste per stufe, camini e generatori a biomassa può avere conseguenze economiche importanti.
Per l’inosservanza delle disposizioni regionali è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
I controlli sugli impianti vengono effettuati dalle Province nei Comuni con meno di 40.000 abitanti e dai Comuni con popolazione superiore a tale soglia nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
Per evitare problemi è quindi opportuno controllare non soltanto il modello della propria stufa o del proprio camino, ma anche la documentazione dell’impianto, la classificazione ambientale e gli obblighi di manutenzione.
Divieti stufe e camini in Lombardia: cosa controllare
In sintesi, chi possiede una stufa, un camino o una caldaia a legna o pellet in Lombardia dovrebbe verificare classe ambientale, potenza dell’apparecchio, certificazione, modalità di utilizzo, corretta registrazione dell’impianto e presenza di eventuali limitazioni temporanee per il PM10.
È soprattutto importante distinguere tra installazione di un nuovo apparecchio e utilizzo di un generatore già esistente, perché i requisiti non sono necessariamente gli stessi.
Allo stesso modo, le limitazioni permanenti non devono essere confuse con i provvedimenti antismog temporanei, che possono rendere più restrittive le condizioni di utilizzo durante i periodi caratterizzati da elevate concentrazioni di PM10.
Non esiste dunque un unico “divieto dei camini in Lombardia” valido indistintamente per tutti gli apparecchi.
Esiste invece un sistema di regole che tiene conto della classe emissiva, della potenza, del tipo di generatore, delle modalità di utilizzo e della qualità dell’aria, con l’obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni prodotte dagli apparecchi a biomassa più inquinanti.
Divieti stufe camini – Prima di installare un nuovo generatore o continuare a utilizzare una vecchia stufa o un vecchio camino è quindi consigliabile verificare la situazione specifica dell’impianto e le disposizioni regionali in vigore, soprattutto in presenza di apparecchi datati o privi di una chiara certificazione ambientale.









