26 Aprile 2024 10:41

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Il pascolo degli animali a Livigno: le regole

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Comune di Livigno, ordinanza n. 31 del 30 maggio 2019.

Il pascolo degli animali nel territorio del Comune di Livigno è regolamentato come segue.

1) E’ vietato il pascolo in zone destinate alla riforestazione, con presenza di piantine arboree messe a dimora, e nelle altre zone sottoposte a tutela ambientale, specificatamente segnalate e recintate;

2) Bovini:
a) È vietato il pascolo di bovini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe); tale attività può essere esercitata mediante installazione di recinzione elettrica a basso voltaggio che impedisca agli animali l’accesso sulle strade o su altri fondi;
b) È sempre vietato il pascolo di bovini maschi adulti, anche all’interno di recinzioni elettriche o altro, in quanto gli stessi possono creare danni alla pubblica incolumità.

3) Ovini e Caprini:
a) È vietato il pascolo di ovini e caprini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe), durante tutto l’arco dell’anno; tutti gli ovini e caprini debbono essere trattenuti sotto stretta sorveglianza dai proprietari sino al caricamento delle alpi comunali;
b) E’ inoltre raccomandata la consegna degli ovini al gregge custodito da apposito pastore, incaricato da questa Amministrazione Comunale; i caprini invece dovranno essere monticati o comunque custoditi dal proprietario degli stessi;

4) Equini:
a) È vietato il pascolo di equini liberi ed incustoditi nei pressi di strade ordinarie ed abitazioni, ad esclusione delle aree adibite ad alpeggio (nei pressi di Tee e malghe), durante tutto l’arco dell’anno;
b) Tale attività può essere esercitata solamente mediante installazione di recinzione elettrica a basso voltaggio che impedisca agli animali l’accesso sulle strade o su altri fondi;

5) Su tutto il territorio comunale è vietato installare fili elettrici o recinzioni sui passaggi di sentieri tracciati, mulattiere, piste ciclabili e passi carrai; gli operatori agricoli adibiti al pascolo di animali e, di conseguenza, al controllo ed alla custodia degli stessi, adottino tutti gli accorgimenti necessari affinché non sia precluso il libero e sicuro transito pedonale e ciclistico in corrispondenza dei sentieri tracciati, di mulattiere, piste ciclabili e passi carrai; E’ obbligatorio installare in presenza degli attraversamenti sopra citati, idonei cancelli di attraversamento con libera apertura e cartelli che segnalino la presenza di filo elettrificato al fine di evitare danni a persone o a cose.

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