Contrabbando tabacchi. Riguardo l’esatta applicazione della normativa del contrabbando si sigarette, in vigore dal 6 febbraio 2016, la Guardia di Finanza specifica che le sanzioni per chi contrabbanda tabacchi lavorati esteri fino a 10 Kg prevedono l’applicazione di una nuova sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
Nella normativa precedente tale violazione veniva sanzionata penalmente con una multa di € 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, e comunque, in misura non inferiore a € 516, con possibilità di oblazione mediante il pagamento di una somma minima di € 258 ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, L. n. 92/2001.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato numerose fattispecie di reato, ha riguardato anche il reato di “contrabbando semplice di tabacchi” (2.0 comma del D.P.R. n. 43/1973 Testo Unico delle Leggi previsto dall’art. 291 bis Doganali), prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di 5.000 euro oltre al sequestro del tabacco in contrabbando. In tale evenienza è prevista la possibilità di pagare una somma pari ad un terzo della sanzione, entro 60 giorni dalla notifica del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
Contrabbando tabacchi – La violazione non si applica ai viaggiatori maggiorenni (non frontalieri) che portano al seguito la merce secondo la seguente franchigia: Sigarette: 200 a viaggiatore (1 stecca) oppure Sigaretti (peso max. 3 gr per ogni pezzo): 100 a viaggiatore oppure Sigari: 50 a viaggiatore oppure Tabacco da fumo: 250 gr. a viaggiatore.
Ai viaggiatori che dovessero portare al seguito, senza dichiararlo, un quantitativo di tabacco superiore rispetto a quello consentito sarà applicata la sanzione sopra riportata. A differenza che per gli altri beni, per i tabacchi non è comunque consentito importare un quantitativo maggiore alla franchigia pagando i diritti doganali.