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Bruciare scarti vegetali agricoli e forestali: regole e sanzioni

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Bruciare scarti vegetali – Se smaltire rifiuti in una stufa costituisce un reato di smaltimento illecito dei rifiuti e di emissioni moleste per le persone, anche bruciare le biomasse all’aperto è molto inquinante perché le condizioni di combustione non ottimali provocano, ancora di più, la formazione di composti molto tossici e cancerogeni come il benzo(a)pirene.

Lombardia, regole combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali – Per la combustione di residui vegetali il D.Lgs n. 152/06 prevede il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

PICCOLI CUMULI – Le disposizioni regionali lombarde prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane). Nei Comuni posti a quota inferiore le disposizioni regionali prevedono il divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

IN CHE PERIODO – Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. Verificando che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Allerta incendi – La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

Controlli e sanzioni – Vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate da: corpo forestale regionale, corpo forestale dello Stato, guardie dei parchi regionali, guardie boschive comunali, agenti della polizia locale. In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.

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