Dal 15 novembre al 30 aprile tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli e i mezzi agricoli, in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, devono circolare muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso.
In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada i veicoli sono obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli montati, qualora sul veicolo non siano già montati i pneumatici invernali.
I ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Questi obblighi sono validi anche al di fuori del periodo 15 novembre – 30 aprile al verificarsi precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Gomme da neve
Strade provinciali
Strade statali
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