La legge italiana del 1954 impone l’obbligo di museruola al cane quando i cani non condotti a guinzaglio, si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; quando vengono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto; durante i viaggi in treno (per quelli che non possono viaggiare nel trasportino).
QUANDO NON SERVE – La museruola non è obbligatoria per: cani da guardia all’interno della struttura da sorvegliare; cani da caccia da pastore durante la loro attività; cani in dotazione alle forze armate e in servizio; cani da valanga o protezione civile; cani guida per persone cieche; all’interno delle aree per cani o delle aree di sgambamento predisposte dai Comuni.
NEGOZI – Nei luoghi pubblici aperti al pubblico, come negozi e uffici, l’accesso ai cani viene stabilito dal proprietario dell’attività. Se consentito, il cane deve essere dotato di museruola e guinzaglio.
DISTANZA – Inoltre, l’ordinanza del ministero della Salute emessa il 6 agosto 2013 stabilisce che il proprietario deve utilizzare il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, e portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
MULTE – Se gli animali domestici sono sprovvisti di museruola le sanzioni amministrative variano a seconda dei regolamenti comunali, ma possono arrivare a 300 euro.
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