Quando il fornitore energetico può aumentare la tariffa


Gli effetti del caro energia sulle bollette di luce e gas naturale hanno raggiunto livelli ormai insostenibili per le imprese e i cittadini. L’articolo 3 Decreto Legge 115/2022 (convertito dalla legge 142/2022) sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni clausola contrattuale che consente alle imprese erogatrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni del contratto relative alla definizione del prezzo. Pertanto, il costo dell’energia stabilito nei contratti in vigore dovrà rimanere invariato sino alla data di cui sopra, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere adottate dal Governo.

Esiste solamente un caso nel quale il fornitore del servizio energetico potrebbe aver ragione nel modificare la tariffa del contratto, quando alla stipula dello stesso è stato previsto e specificato originariamente l’evoluzione automatica delle tariffe che vengono applicate all’utente. Tipicamente è la circostanza con prezzo stabilito per il primo anno di fornitura come fisso e con l’introduzione a questa scadenza di un prezzo variabile. Ci si può opporre, fino ad arrivare infine alla conciliazione ARERA se il reclamo non basta, se quella che viene introdotta è una semplice variazione di tariffa.

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