alberi di alto fusto (3 metri): quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, ha un’altezza notevole;
alberi di non alto fusto (1,5 metri), quelli il cui fusto sorge ad un’altezza non superiore a 3 metri e si diffonde in rami;
0,5 metri per arbusti, viti, siepi e piante da frutto alte non più di 2,5 metri. 1 metro di distanza per siepi di ontano, castagno o piante simili che vengono recisi periodicamente vicino al ceppo. 2 metri di distanza per siepi di robinie.
La distanza va misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel periodo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove è stata effettuata la semina.
Se il confine tra le proprietà è delimitato da un muro, queste distanze non vanno osservate perché non viene subita una diminuzione di aria, luce e veduta, ma le piante devono essere potate per non permetterle di superare l’altezza del muro.
Relativamente al divieto degli atti di emulazione è vietato piantare alberi sul proprio fondo, anche se a distanza legale, senza apprezzabile utilità ma al solo scopo di impedire la vista del panorama al vicino.
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