-è vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità;
-chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste;
-la risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Quello che viene modificato dal 2022 però, non è il divieto (già in vigore) di transito sulle piste se non per lo sci e lo snowboard da discesa. La differenza è che la nuova normativa prevede che chiunque acceda alle piste da sci debba essere in possesso di assicurazione responsabilità civile verso terzi perché, nel caso nell’eventualità di un incidente con dei ciaspolatori, non risponderebbe.
Mentre fino ad oggi era il gestore degli impianti a dover stipulare un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore.
Come spesso in Italia non è del tutto chiaro quanto viene previsto, in particolare con la frase “salvo in casi di urgente necessità” senza contare che i gestori delle aree sciabili è previsto possano autorizzare una parte delle piste per le risalita a piedi o con le pelli di foca.
Assicurazione obbligatoria per sciare in Italia
Scontro tra sciatori: si presume sempre il concorso di colpa