1. su tutte le aree pubbliche sono vietati l’uso e l’introduzione a qualsiasi titolo, ivi compresa la somministrazione di bevande, di bottiglie, bicchieri e di qualsiasi altro contenitore in vetro. E’ consentita esclusivamente la mescita di bevande da bottiglie di vetro direttamente dagli organizzatori di eventi eno-gastronomici sulle aree pubbliche debitamente autorizzati, sotto la loro diretta responsabilità e mediante modalità che garantiscano l’immediato stoccaggio delle bottiglie di vetro in luogo inaccessibile al pubblico ed il successivo smaltimento delle stesse nelle forme di legge;
2. ai titolari di pubblici esercizi e di esercizi di vendita, attività del commercio su aree pubbliche a carattere fisso o itinerante, è vietato di porre in vendita per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
3. su aree pubbliche sono ammesse esclusivamente le bevande in bicchieri di plastica o di carta;
4. gli intrattenimenti musicali, sia musica dal vivo che musica diffusa da sistemi sonori, previsti sulle aree pubbliche devono cessare entro le ore 23:30
La violazione alle prescrizioni dell’Ordinanza comunale, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 €.
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