Aumento prezzi bollette o paventata risoluzione contrattuale: regole e tutele

Abbiamo già detto delle pratiche commerciali scorrette messe in atto da alcune società dell’energia in merito alle modifiche unilaterali dei contratti che, di fatto, starebbero eludendo le disposizioni, ad esempio applicando sovrapprezzi ai clienti.

MODIFICHE UNILATERIALI – L’applicazione del DL Aiuti bis vieta le modifiche unilaterali dei contratti a prezzo bloccato. Oltre a questo alcune società cercano di rescindere i contratti agli utenti considerati a rischio, perché morosi o in ritardo con i pagamenti.

OFFERTE – Alcuni fornitori di energia stanno proponendo ai clienti offerte contenenti a prezzi superiori, aggiungendo la postilla (o il ricatto?) che li informa che in caso di non accettazione delle nuove condizioni si andrà incontro alla risoluzione del contratto per presunta eccessiva onerosità sopravvenuta, invocando, al fine di chiudere il contratto, una causa di forza maggiore.

ULTIMA ISTANZA – In qualsiasi caso se viene risolto un contratto, al fine di non interrompere del tutto la fornitura del servizio, si attiva in automatico il cosiddetto servizio di ultima istanza, una tipologia tutelata, ma non a buon mercato o conveniente per l’utente che serve a garantire continuità nell’erogazione di un servizio di pubblica utilità.

ARERA – Arera ha chiarito il punto sulla regolamentazione in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza: la risoluzione del contratto per cause di forza maggiore può avvenire esclusivamente dopo la pronuncia dell’autorità giudiziaria alla quale, secondo il codice civile, deve chiedere la pronuncia un provider che intendere risolvere il contratto con un cliente.

PREAVVISO – Senza contare il fatto che il recesso necessita comunque almeno 6 mesi di preavviso e quindi il provider di energia non può interrompere un contratto energetica oggi per domani, chiedendo l’attivazione del servizio di ultima istanza per risoluzione contrattuale perché finirebbe per violare la legge.

COSA FARE – Se avete ricevuto dai provider comunicazione di una variazione nelle condizioni contrattuali contestando la validità delle norme di cui sopra e siete titolari di contratti protetti dalla norma gli aumenti e le nuove tariffe non sono validi. Nel caso siano già applicati in bolletta si può inviare un reclamo, sempre meglio via PEC, contestando la misura e comunicando al fornitore che non potrà essere applicata ai sensi dell’art. 3 del DL 115/2022.

News su Telegram o WhatsApp
Scarica la nostra APP Android

Ultime Notizie